Art. 11.
(Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica).

      1. Al fine di monitorare la situazione strutturale, di mercato e delle conoscenze scientifiche ed economiche relativamente al settore dell'agricoltura biologica, è istituito presso il Ministero l'Osservatorio nazionale per l'agricoltura biologica.
      2. L'Osservatorio costituisce il riferimento nazionale per analoghe iniziative a livello europeo e regionale e può decentrare le proprie attività in sedi periferiche localizzate sull'intero territorio nazionale.
      3. Il programma di attività dell'Osservatorio, anche a carattere pluriennale, è sottoposto al parere degli organismi di concertazione permanente di cui al capo I.
      5. Con decreti del Ministero, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di funzionamento, le competenze e il fabbisogno di risorse umane e strumentali dell'Osservatorio.